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Accademia Europea di Ortocheratologia e Controllo della Miopia

Statuto

 

STATUTO

ACCADEMIA EUROPEA DI ORTOCHERATOLOGIA

European Academy of Orthokeratology (EurOK)

 

Titolo I

 

Costituzione e durata

 

Art. 1 - È costituita l’associazione scientifica denominata “ACCADEMIA EUROPEA DI ORTOCHERATOLOGIA (EurOK)” la quale è retta dalle norme di Legge e dalle disposizioni del presente Statuto.

L’associazione rappresenta la sezione Europea dell’Accademia Internazionale di Ortocheratologia (IAO) e ne condivide gli scopi.

L'Associazione non ha fini politici ed opera per fini scientifici, informativi e divulgativi per l'esclusivo soddisfacimento d'interessi collettivi. Pertanto è esclusa la distribuzione tra i soci, anche in modo indiretto, di utili od avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, se non altrimenti imposte dalla legge. 

L’Associazione può aderire, con delibera dell’Assemblea, e per il raggiungimento dei fini istituzionali, ad altre Associazioni, Società di capitali od enti anche intervenendo alla loro costituzione.

La durata dell’Associazione è illimitata.

 

Sede

 

Art. 2 - L'Associazione ha sede legale - nel Comune di Venezia. Ai soli fini di registrazione presso gli enti preposti e senza che il cambiamento dello stesso nell’ambito del medesimo Comune comporti la modifica dell’atto costitutivo, l’indirizzo è posto in Via A. Repetti, 20.

L’associazione potrà istituire delegazioni o uffici in altre città. 

 

Scopo

 

Art. 3 - L’Associazione intende promuovere lo sviluppo e la conoscenza dell’ortocheratologia nonché delle discipline correlate, sia nei confronti del pubblico sia nei confronti dei professionisti ed, in particolare, si prefigge i seguenti scopi:

a) facilitare lo scambio di idee nelle aree scientifiche, cliniche, mediche e tecniche, delle tematiche riguardanti l’ortocheratologia;

b) organizzare convegni, seminari, corsi d’aggiornamento, dimostrazioni, incontri e mostre al fine di permettere l’aggiornamento professionale e la divulgazione delle conoscenze tra il pubblico e i professionisti dell’ortocheratologia,;

c) istituire e gestire centri di interscambio informativo, anche tramite la creazione di un sito internet, con lo scopo di favorire la comunicazione con il pubblico e i soci;

d) stimolare, anche mediante premi e borse di studio, attività di ricerca e di studio nel campo dell’ortocheratologia;

e) favorire l'istituzione di norme di comportamento e di etica professionale tramite un codice deontologico;

f) provvedere alla soluzione di problemi aventi natura economica, giuridica, tributaria che abbiano attinenza con l’ortocheratologia promuovendo all’uopo ricerche di mercato, studi, convegni indagini campagne di sensibilizzazione in vari settori operativi di interesse dell’Associazione;

g) rappresentare gli interessi degli Associati, allorché gli stessi abbiano rilevanza generale e diffusa, in ogni sede nonché presso quegli Istituti, Enti, Organizzazioni, Convegni, nazionali ed internazionali, pubblici o privati, nei quali la presenza dell’Associazione risulti opportuna;

h) allacciare rapporti con altre associazioni professionali, di categoria e dei consumatori al fine di realizzare i fini istituzionali dell’Associazione; a tal scopo l’Associazione potrà stipulare convenzioni e collaborazioni con enti pubblici, associazioni e privati che intendono sviluppare attività rientranti tra quelle per cui l’associazione è stata costituita;

i) svolgere quelle altre attività che i suoi organi statutari riconoscano utili per il raggiungimento dei fini istituzionali.

L'Associazione, per realizzare i propri scopi, potrà:
a. organizzare conferenze, convegni, seminari, stages, corsi, concorsi, laboratori, scambi

culturali e ogni altra attività strumentale al raggiungimento degli scopi associativi;
b. curare rassegne e pubblicazioni scientifiche;
c. organizzare e/o partecipare alla promozione e svolgimento di manifestazioni di natura

congressuale e seminariale nell’ambito dell’ortocheratologia e delle materie ad essa affini e/o complementari;

d. promuovere, aderire, partecipare ad associazioni, federazioni o confederazioni, fondazioni, centri studi, istituti scientifici, enti e società anche di capitali, che abbiano oggetto e finalità non contrastanti con quelli propri e che consentano il rispetto dell’autonomia dell'Associazione;

e. compiere ogni operazione finanziaria, mobiliare e immobiliare che sia ritenuta utile, necessaria e pertinente ed in particolare quelle relative alla costruzione, l’ampliamento, l’attrezzamento ed il miglioramento delle attrezzature a propria disposizione;

f. promuovere e pubblicizzare l’attività e l’immagine utilizzando modelli, disegni ed emblemi, direttamente o a mezzo di terzi.

g. L'Associazione, per conseguire le proprie finalità, potrà costituire sedi secondarie sia in Italia sia all'estero. 

L’Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse, di quelle accessorie per natura in quanto integrative delle stesse o di quelle che siano ritenute utili o necessarie per il raggiungimento degli scopi sociali.

Pertanto l'Associazione, mediante specifiche deliberazioni, potrà:
a. Esercitare, in via meramente marginale e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento: in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti. 

 

Sezioni nazionali

 

Art. 4 – L’Associazione può istituire delle sezioni nazionali per organizzare e coordinare le attività locali.

La costituzione, la denominazione, la competenza ed il regolamento di ogni singola sezione nazionale vengono approvati dal Consiglio Direttivo tenuto conto delle particolari esigenze locali.

Per ogni sezione nazionale il Consiglio Direttivo, su proposta dei membri appartenenti a quel paese, nomina un coordinatore e, se del caso, un vice-coordinatore.

Ogni sezione nazionale ha facoltà di istituire un fondo particolare.

 

Titolo II

 

Associati

 

Art. 5 – L’Associazione raggruppa membri che risiedono nel territorio europeo, ma potrà iscrivere membri extra-europei di paesi nei quali non esiste una associazione locale di ortocheratologia.

Possono essere Associati sia persone fisiche che giuridiche o enti, associazioni e gruppi dietro presentazione della relativa domanda sottoscritta dall’interessato, predisposta secondo le forme e le modalità richieste dall’Associazione.

Il Consiglio Direttivo è l’organo competente a decidere in ordine all’accoglimento della domanda di adesione. La decisione motivata è deliberata a maggioranza assoluta (metà più uno) dei voti presenti o rappresentati.

Contro la decisione del Consiglio Direttivo, l’interessato, entro quindici giorni dall’avvenuta comunicazione del rigetto della domanda, può ricorrere al giudizio dell'Assemblea degli associati la quale si pronuncia nella prima sessione successiva alla richiesta. L’adesione all’Associazione implica l’obbligo per l’associato di osservare le norme del presente Statuto, dei Regolamenti associativi e le deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione.

Sono previste cinque categorie di associati:

a) ordinari;

b) accreditati (“fellow”);

c) onorari;

d) aggregati;

e) iscritti ad apposita sezione.

Possono divenire associati ordinari tutti i professionisti che svolgono attività clinica, scientifica, medica, tecnica ed aziendale. Possono divenire associati accreditati (fellow) tutti gli associati ordinari da almeno due anni che abbiano superato con successo tutti i requisiti stabiliti dall'Accademia Internazionale di ortocheratologia. Per il mantenimento della qualifica di associato accreditato (fellow) è necessario che l’associato partecipi, negli anni successivi, ad iniziative, nazionali o internazionali di aggiornamento inerenti l’ortocheratologia, che dovranno essere documentate nella domanda di mantenimento. La domanda di mantenimento deve essere presentata dal socio accreditato (fellow) ogni due anni e verrà valutata dal Consiglio Direttivo sulla base dei criteri stabiliti dal Regolamento.

Le persone giuridiche ovvero gli enti, associazioni e gruppi, possono divenire soci aggregati. Le persone giuridiche ovvero gli enti al fine di assumere la qualifica di associato devono perseguire la stessa finalità o una finalità affine a quella perseguita dall’Associazione.

L’ammissione delle persone giuridiche ovvero degli enti, associazioni e gruppi avviene a seguito di domanda corredata dal rispettivo atto costitutivo e statuto e, in caso di società commerciale anche dall’iscrizione alla relativa Camera di Commercio o equivalente.

Su proposta del Consiglio Direttivo possono essere nominati associati onorari eminenti personalità europee e extraeuropee, il cui impegno scientifico, pedagogico o clinico sia universalmente riconosciuto.

La nomina di associato onorario viene votata dall'Assemblea con la maggioranza dei due terzi dei voti presenti o rappresentati, senza tener conto degli astenuti.

Possono essere iscritti, in apposita sezione, gli studenti di età inferiore a 25 anni e i soggetti di età superiore a 70. L'attività di ogni associato deve rientrare nell'ambito delle finalità che persegue l'Associazione. 

La qualifica di Socio dà diritto:

  • a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
  • a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto per tutte le delibere demandate dal presente statuto
  • a partecipare alle elezioni degli organi sociali in forma attiva e passiva.
  • ad essere informati sulle attività dell’associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell’attività prestata nell’interesse degli scopi associativi. 

 

Art. 6 - L’adesione ha durata annuale e inizia a decorrere dal 1° gennaio dell’anno in cui è stata accolta la domanda di adesione.

E’ esclusa in ogni modo la partecipazione temporanea e il rimborso della quota sociale. 

Ogni Associato dovrà corrispondere all’Associazione un “contributo annuo Associativo”. L’entità e i parametri di commisurazione del contributo annuo Associativo saranno determinati dal Consiglio Direttivo, anche prevedendo trattamenti diversificati in relazione alle diverse categorie di Associati o alle diverse Regioni di appartenenza, per ogni esercizio in rapporto alle esigenze di bilancio.

 

Art. 7 - La qualità di associato si perde:

a) per recesso;

b) per morosità che si prolunga oltre 3 mesi dalla scadenza periodica del versamento del contributo annuale;

c) per inosservanza dello Statuto e dei Regolamenti associativi, nonché delle deliberazioni degli organi sociali;

d) qualora l’associato ordinario perda il titolo professionale per qualsiasi ragione o causa o venga sospeso a tempo indeterminato dall’Ordine professionale di appartenenza.

e) qualora l’associato venga condannato ad una pena detentiva che comporti l’interdizione, anche temporanea, dall’esercizio di uffici pubblici o privati.

f) qualora la persona giuridica associata venga dichiarata fallita o sottoposta ad altra procedura concorsuale;

g) qualora la persona giuridica o ente associato cessi la propria attività.

L’esclusione dell’associato nel caso previsto dalla lettera c) del presente Statuto è deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta (metà più uno) dei voti presenti o rappresentati. Nelle more dell’esposto, l’associato è momentaneamen- te sospeso dall’Associazione.

Contro la decisione di esclusione, l'associato può chiedere che si pronunci l'as-semblea nella prima sessione successiva alla richiesta.

Negli altri casi previsti la perdita della qualità di associato si verifica di diritto.

 

Titolo III

 

Organi dell’Associazione

 

Art. 8 - Sono organi dell’Associazione:

a) l’Assemblea;

b) il Consiglio Direttivo;

c) Presidente dell’Associazione;

d) il Segretario-Tesoriere;

Tutte le cariche sono ricoperte a titolo gratuito. Questo non significa che non possano essere attribuiti compensi per altri compiti all’interno dell’Associazione.

A far parte degli Organi sociali possono essere chiamati tutti gli Associati con esclusione di quelli iscritti in apposite sezioni, le persone fisiche delegate dalle persone giuridiche e/o dagli enti Associati, i consulenti dell’Associazione per le loro competenze specifiche.

 

Assemblea

 

Art. 9 - L'assemblea è organo sovrano dell'associazione.

L’Assemblea è composta da tutti gli Associati e di quelli iscritti in apposite sezioni. Ogni persona giuridica e/o ente Associato è rappresentato da un delegato. Alle Assemblee hanno diritto di partecipare solo gli Associati che all’atto della convocazione risultino regolarmente iscritti all’Associazione ed in regola col pagamento dei contributi.

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta la universalità degli Associati. Le delibere prese in conformità dello Statuto e del Regolamento vincolano tutti gli Associati, anche i non intervenuti o i dissenzienti. In sede di Assemblea ciascun Associato con diritto di voto e di intervento ha facoltà di farsi rappresentare giusta delega scritta da un altro Associato; non sono ammesse più di due deleghe per ogni Associato presente.

 

Art. 10 - L’Assemblea si riunisce:

- una volta all’anno, per l’approvazione dei bilanci e per provvedere alle cariche sociali, ove occorra;

- ogni volta che il Consiglio Direttivo lo reputi opportuno;

- quando ne facciano richiesta al Consiglio Direttivo tanti Associati che rappresentino almeno un quinto del numero degli Associati da cui è composta l’Assemblea;

- in situazioni di particolare urgenza, allorché la decisione del Consiglio Direttivo risulti intempestiva, e il Presidente, ovvero in sua assenza o impedimento, il Vice Presidente lo reputi necessario.

L'avviso di convocazione deve essere spedito a cura del Presidente del Consiglio Direttivo – ovvero a mezzo lettera raccomandata, telegramma, fax o e-mail – almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l’adunanza dell’Assemblea. L’avviso di convocazione deve indicare gli argomenti posti all’ordine del giorno, il luogo e ora della I° e della II° convocazione.

La seconda convocazione non può essere fissata nel medesimo giorno della prima.

In prima convocazione l’Assemblea è validamente costituita quando il numero dei voti presenti o rappresentati non sia inferiore alla metà dei voti spettanti a tutti gli Associati, ad esclusione di quelli non in regola con il pagamento dei contributi sociali.

Essa delibera a maggioranza assoluta (metà più uno) dei voti presenti o rappresentati, senza tener conto degli astenuti.

In seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei voti presenti o rappresentati, ad esclusione di quelli non in regola con il pagamento dei contributi sociali. Essa delibera a maggioranza assoluta (metà più uno) dei voti presenti o rappresentati, senza tener conto degli astenuti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

Le votazioni possono avvenire mediante presenza fisica oppure tramite posta, e-mail o apposito sito Internet. Il sistema di votazione è stabilito dal Presidente dell’Assemblea, salvo che l’Assemblea non decida all’unanimità di procedere di- versamente.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati. 

Per la modifica del presente Statuto e del Regolamento occorre la presenza di almeno due terzi degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea non può deliberare su argomenti che non sono stati posti all'ordine del giorno.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente ovvero, se anche quest'ultimo assente, dal membro più anziano del Consiglio Direttivo.

Ogni Associato ha diritto ad un voto.

Tutte Le votazioni possono avvenire mediante presenza fisica oppure tramite posta, e-mail o apposito sito Internet. Il sistema di votazione è stabilito dal Presidente dell'Assemblea, salvo che l'Assemblea non decida all'unanimità di procedere diversamente.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario all'uopo nominato dal Presidente. 

 

Art. 11 - Sono di competenza dell’Assemblea:

a) l’elezione del Consiglio Direttivo;

b) le modifiche del presente Statuto e del Regolamento;

c) lo scioglimento dell’Associazione e la nomina dei liquidatori;

d) l’esame di ogni argomento che il Consiglio Direttivo ritenga di sottoporre all’ A ssemblea;

e) l’esame di ogni argomento che un terzo degli associati ritenga di sottoporre all’ A ssemblea;

f) l’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e le deliberazioni relative e consequenziali.

 

Consiglio Direttivo

 

Art. 12 - L’Associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto da non meno di sei membri ordinari, fra cui viene eletto il Presidente, ad eccezione del primo Consiglio Direttivo.

I membri ordinari sono eletti dall’Assemblea degli Associati.

Ad eccezione del primo Consiglio Direttivo, non più di due membri ordinari del consiglio direttivo possono provenire dallo stesso paese europeo.

I membri del Consiglio Direttivo per essere eletti devono essere membri dell’associazione, durano in carica tre anni, e possono essere rieletti.

Il Consiglio Direttivo elegge il Presidente, l’eventuale Vice-Presidente e il Segretario-Tesoriere all’interno dei suoi membri. In caso vengano a mancare uno o più consiglieri subentrano nell’ordine gli associati che nelle votazioni effettuate in seno all’Assemblea per la nomina del Consiglio Direttivo hanno ottenuto il maggior numero di voti.

Il Consiglio Direttivo si riunisce di regola almeno una volta all’anno ed è convocato dal suo Presidente.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono validamente costituite con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi membri.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza dei voti presenti senza tener conto degli astenuti e dovranno risultare da un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Tutti gli associati hanno il diritto di consultare qualora ne facciano espressa richiesta per iscritto al Consiglio Direttivo, i verbali del Consiglio Direttivo, ad esclusione di quelli non in regola con i pagamenti dei contributi sociali. Ogni consigliere ha diritto ad un voto ed in caso di parità prevale il voto del Pre- sidente del Consiglio Direttivo, mentre nelle votazioni segrete in caso di parità la proposta si intenderà respinta.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, con la sola limitazione delle materie che la legge e lo Statuto devolvono alla competenza esclusiva dell’Assemblea. Ogni anno il Consiglio Direttivo, sentito il Tesoriere, prepara il bilancio consuntivo da presentare all’approvazione dell’Assemblea.

Gli esercizi finanziari si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo determina l'importo delle quote annuali di associazione.

 

Presidente dell’ Associazione

 

Art. 13 - Il Presidente dell’Associazione è eletto all’interno del Consiglio Direttivo; può essere rieletto solo per una volta consecutiva, salvo deroga espressa votata da almeno 2/3 (due terzi) degli associati.

Il Presidente dell’Associazione ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di nominare avvocati e procuratori.

Egli provvede all’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo e all’amministrazione dell’Associazione, adempiendo a tutte le funzioni previste dal presente Statuto e dai regolamenti delle Sezioni Specialistiche nonché del Centro di Documentazione. Egli può intervenire o farsi rappresentare alle riunioni dei comitati delle Sezioni Specialistiche nonché del Centro di Documentazione. Venendo a mancare il Presidente, l’Assemblea per la nuova elezione deve essere convocata entro tre mesi dal Consiglio Direttivo ovvero, nel caso lo stesso sia decaduto dal membro più anziano del Consiglio Direttivo decaduto.

In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente da lui designato o, in mancanza di designazione, dal più anziano di età tra i membri del Consiglio Direttivo eletti dall’Assemblea.

Il Presidente dell’Associazione nei casi di straordinaria urgenza può esercitare i poteri attribuiti dal presente Statuto al Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte di quest’ultimo che dovrà all’uopo essere convocato entro i successivi 15 giorni dalla data in cui il Presidente ha esercitato in via d’urgenza i poteri del Consiglio Direttivo.

 

Segretario-Tesoriere

 

Art. 14 - Il Tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo fra i suoi membri.

Il Tesoriere ha la funzione di sovraintendere all’amministrazione ed a tutti gli atti della gestione economico-finanziaria dell’Associazione.

 

 

Titolo IV

 

Patrimonio Sociale

 

Art. 16 - Il fondo comune dell’Associazione è costituito da un fondo istituzionale, destinato a finanziare i costi dell’Associazione nonché tutte le spese inerenti allo svolgimento dell’attività associativa.

Il fondo istituzionale è costituito da:

a) contributo annuale di ogni associato;

b) proventi dell’attività dell’Associazione;

c) somme e beni devoluti da chiunque a qualsiasi titolo all’Associazione.

d) eventuali avanzi delle gestioni annuali.

Il fondo comune rimarrà indivisibile per tutta la durata dell’Associazione prima del suo scioglimento; pertanto non potrà essere avanzata alcuna pretesa di ripartizione ed assegnazione di quota del fondo comune neanche nell’ipotesi in cui l’associato eserciti il diritto di recesso.

In caso di scioglimento il patrimonio verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, L. 23 dicembre 1996, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. 

Bilancio

 

Art. 17 - Per ciascun esercizio finanziario devono essere compilati il bilancio preventivo e, dopo la chiusura, il bilancio consuntivo.

Il bilancio preventivo deve illustrare i programmi dell’Associazione per l’anno successivo. Esso è composto dal conto economico preventivo e dalla Relazione del Presidente del Consiglio Direttivo sull’attività programmata per l’esercizio successivo.

Il bilancio consuntivo deve contenere stato patrimoniale, conto economico, note integrative, relazione del Presidente del Consiglio Direttivo sull’attività svolta dall’Associazione.

Il Tesoriere riferisce al Consiglio Direttivo il quale predispone i bilanci da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.

Le eventuali eccedenze attive del bilancio consuntivo non possono essere distribuite, neanche in modo indiretto, ma devono esser riportate “a nuovo”. L’esercizio finanziario decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio, redatto con osservanza delle norme di legge, è presentato agli associati entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure quando lo richiedono particolari esigenze entro 180 (centottanta) dalla sopradetta chiusura.

 

Titolo VI

 

Disposizioni Finali

 

Art. 18 - Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto valgono le norme contenute nel codice civile.